DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

          b) al secondo comma le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 38 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 38 - (Incompetenza). - L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
      Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente per territorio la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.
      L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'articolo 183.
      Le questioni di cui al presente articolo sono decise, ai soli fini della competenza,

 

Pag. 16

in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 39 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

          b) al secondo comma, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 40 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 40, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 44 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 44. - (Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito, se non è reclamata entro il

 

Pag. 17

termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo avente ad oggetto la medesima domanda.
      Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.
      Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
      Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.
      Il giudice pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 47 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 47 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

          b) al quinto comma, le parole: «notificato il ricorso o» sono soppresse.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 48 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 48, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «dal giorno in cui è presentata l'istanza al cancelliere a norma dell'articolo precedente o» sono soppresse.

 

Pag. 18

Art. 8.
(Modifica all'articolo 49 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

Art. 9.
(Modifiche all'articolo 50 del codice di procedura civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

          b) le parole:«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».

Art. 10.
(Modifica all'articolo 77 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale».

Art. 11.
(Modifica all'articolo 88 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 88 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo leale e veritiero».

 

Pag. 19

Art. 12.
(Modifica all'articolo 91 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'offerta di cui all'articolo 185, primo comma, secondo periodo, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

Art. 13.
(Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna altresì la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari».

Art. 14.
(Modifica all'articolo 101 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti un termine per il deposito in

 

Pag. 20

cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

Art. 15.
(Modifica all'articolo 115 del codice di procedura civile).

      1. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i fatti non specificamente contestati».

Art. 16.
(Modifica all'articolo 132 del codice di procedura civile).

      1. Al secondo comma, numero 4), dell'articolo 132 del codice di procedura civile, le parole: «dello svolgimento del processo e» sono soppresse.

Art. 17.
(Modifica all'articolo 153 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile o per errore scusabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma».

Art. 18.
(Modifica all'articolo 170 del codice di procedura civile).

      1. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione si applica anche agli atti di impugnazione».

 

Pag. 21

Art. 19.
(Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

          b) al secondo comma, la parola: «Egli» è sostituita dalle seguenti: «Il giudice istruttore».

Art. 20.
(Modifica dell'articolo 181 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
      Se l'attore non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».

Art. 21.
(Modifica all'articolo 182 del codice di procedura civile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione

 

Pag. 22

ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».

Art. 22.
(Modifiche all'articolo 183 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione»;

          b) il quarto comma è abrogato;

          c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

      «Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere

 

Pag. 23

prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;

          d) al sesto comma, alinea, le parole: «il giudice concede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere»;

          e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

      «Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti»;

          f) nell'ottavo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma»;

          g) il nono comma è abrogato;

          h) al decimo comma, le parole: «di cui al settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al quinto comma».

Art. 23.
(Modifica dell'articolo 185 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 185. - (Tentativo di conciliazione). - Quando tenta la conciliazione della lite, il giudice indica alle parti le ipotesi conciliative che ritiene opportuno formulare. Ciascuna parte è tenuta a specificare a quali condizioni è disposta a conciliare la controversia.
      Le parti hanno la facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o di transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei

 

Pag. 24

fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
      Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.
      Quando le parti si sono conciliate si forma un processo verbale della conciliazione conclusa e il giudice dichiara estinto il giudizio. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo».

Art. 24.
(Modifica all'articolo 187 del codice di procedura civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma».

Art. 25.
(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, commi quinto o settimo, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire».

 

Pag. 25

Art. 26.
(Modifica all'articolo 195 del codice di procedura civile).

      1. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Il giudice fissa il termine entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione e il termine, comunque anteriore alla successiva udienza, entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti osservazioni alla relazione del consulente».

Art. 27.
(Modifiche all'articolo 203 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 203 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «In alternativa alla delega, il giudice istruttore, su istanza congiunta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine stabilito, le risposte agli articoli sui quali deve essere interrogato.
      La deposizione contiene le informazioni di cui all'articolo 252, primo comma.
      Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ogni foglio e la spedisce in busta chiusa alla cancelleria del giudice.
      Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito dal giudice, questi può condannarlo ad una pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 255, primo comma.
      Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

 

Pag. 26

Art. 28.
(Modifiche all'articolo 279 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma è sostituito dal seguente:

      «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa»;

          b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

Art. 29.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44».

Art. 30.
(Modifica all'articolo 305 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».

 

Pag. 27

Art. 31.
(Modifiche all'articolo 307 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

          b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza».

Art. 32.
(Modifica all'articolo 310 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le ordinanze che pronunciano sulla competenza».

Art. 33.
(Modifica all'articolo 323 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: «, oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse.

Art. 34.
(Modifica all'articolo 324 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: «né al regolamento di competenza,» sono soppresse.

 

Pag. 28

Art. 35.
(Modifica all'articolo 327 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi otto mesi».

Art. 36.
(Modifica all'articolo 339 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

      «Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione».

Art. 37.
(Modifica all'articolo 342 del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato».

Art. 38.
(Modifica all'articolo 345 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole:

 

Pag. 29

«nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti».

Art. 39.
(Modifiche all'articolo 354 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice»;

          b) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente,» sono soppresse;

          c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di quattro mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto».

Art. 40.
(Modifica all'articolo 360 del codice di procedura civile).

      1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 41.
(Modifiche all'articolo 382 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nella rubrica, le parole: «e di competenza» sono soppresse;

          b) il secondo comma è abrogato.

 

Pag. 30

Art. 42.
(Modifica all'articolo 385 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o per violazione delle norme sulla competenza» sono soppresse.

Art. 43.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 392, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Art. 44.
(Introduzione dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile).

      1. Al titolo IV del libro III del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

      «Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.
      Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615».

 

Pag. 31

Art. 45.
(Modifiche all'articolo 669-octies del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

      «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

          b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

Art. 46.
(Procedimento sommario non cautelare).

      1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO III-bis
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE

      Art. 702-bis. - (Procedimento sommario di cognizione). - Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.
      Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
      Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.
      Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di

 

Pag. 32

istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.
      L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
      Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.
      Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
      L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.
      Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.
      In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.
      Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

Art. 47.
(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ordinanza

 

Pag. 33

con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44»;

          b) al secondo comma, dopo la parola: «44» sono inserite le seguenti: «, primo comma».

Art. 48.
(Modifiche all'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: «disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie».

Art. 49.
(Introduzione dell'articolo 81-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

      «Art. 81-bis. - (Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo). - Il giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo».

 

Pag. 34

Art. 50.
(Modifica all'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 104, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo le parole: «questi la dichiara» sono inserite le seguenti: «, anche d'ufficio,».

Art. 51.
(Modifica all'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

Art. 52.
(Introduzione del capo V-bis del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

      1. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO V-bis
DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

      Art. 152-bis. - (Durata del processo). - Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

 

Pag. 35


      I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare».

Art. 53.
(Abrogazione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102).

      1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

Art. 54.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5).

      1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,».

Art. 55.
(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale).

      1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

Art. 56.
(Notificazione a cura dell'Avvocatura dello Stato).

      1. L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi

 

Pag. 36

e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e successive modificazioni.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
      3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.

Art. 57.
(Abrogazioni).

      1. Gli articoli 42, 43, 46, 184, 184-bis e 353 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati.

Art. 58.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.
      2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.
      3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, abrogato dall'articolo 53 della presente legge, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.
      4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice

 

Pag. 37

di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1o marzo 2006.

Art. 59.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008.